Con sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022, la Corte di Cassazione ha sancito la nullità della clausola che esclude il pagamento, a carico dell’assicurazione, delle spese processuali sostenute dall’assicurato, nel caso in cui quest’ultimo non si sia avvalso di legali e periti designati dall’assicurazione.
La Cassazione precisa che, in materia di assicurazione della responsabilità civile, la regola generale in punto di spese di giustizia è quella espressa dal terzo comma dell’articolo 1917 c.c.. Da tale norma si evince che il diritto alla rifusione delle spese non è sottoposto a condizione alcuna.
La Cassazione afferma che la nullità in questione deriva dalla considerazione che una siffatta clausola contrattuale costituisce una deroga in pejus dei diritti dell’assicurato. Una tale circostanza è stata considerata limitativa della libera volontà contrattuale delle parti, in quanto alla regola generale è possibile derogare solo in maniera migliorativa dei diritti dell’assicurato.
Corte di Cassazione, sent. n. 21220 del 5.07.2022.