In materia di composizione negoziata della crisi di impresa, il Tribunale di Roma aderisce all’indirizzo maggioritario per cui, all’udienza di prima comparizione delle parti (debitore, esperto e creditori), il Giudice deve innanzitutto valutare la regolarità formale del procedimento (accettazione dell’esperto, deposito del ricorso lo stesso giorno della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e notifica ai creditori indicati nell’apposito elenco che l’imprenditore è tenuto a presentare ex art. 7 comma 2, lett. c., D.L. 118/2021).
Quanto al merito della richiesta di misure protettive, in questa prima fase il Giudice non è chiamato a valutare la probabilità del risanamento (che deriverà dal positivo andamento, o meno, delle trattative), ma semplicemente la disponibilità dei creditori ad intavolare le predette trattative ed il parere dell’esperto sull’opportunità di concedere le misure protettive richieste (intesa anche come non esclusione, a priori, della possibilità di giungere ad un risanamento).
Ciò anche alla luce del fatto che, ex art. 7 comma 6 D.L. 118/2021, il Tribunale può revocare in ogni momento le misure protettive concesse, oppure abbreviarne la durata.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che le misure protettive sono riservate ai soggetti in stato di c.d. precrisi o comunque in stato d’insolvenza “reversibile”, mentre sono escluse per gli insolventi tout court (essendo il procedimento teso comunque alla prosecuzione dell’attività aziendale).
Trib. Roma, ordinanza del 16.6.2022