FOCUS diritto societario. La nomina dell’amministratore deve essere seguita da una accettazione (anche tacita)

Con l’ordinanza del 9 maggio 2022 n. 14592 la Corte di Cassazione è tornata sul tema dell’accettazione della nomina ad amministratore.

Secondo la pronuncia, la mera nomina non è sufficiente a far sorgere dei doveri in capo all’amministratore, ma la stessa deve essere seguita da una accettazione (anche tacita). Ciò perché i poteri degli amministratori hanno fonte contrattuale.

La Corte di Cassazione ha altresì specificato che l’accettazione e, in genere, il contratto di amministrazione societario, non richiedono l’osservanza di specifiche formalità. L’accettazione, quindi, può desumersi anche da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e può essere anche tacita, né dipende, in sé, dall’adempimento degli oneri pubblicitari, previsti dall’articolo 2383, comma 4, del c.c.

 

Corte di Cassazione, ord. n. 14592 del 9.05.2022.

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