Sterilizzazione delle perdite anche nei Bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2021

L’emendamento approvato al Decreto Milleproroghe dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera ha disposto che, come per lo scorso anno relativamente alle perdite d’esercizio 2020, il cui ripianamento poteva essere differito fino al bilancio 2025, per le perdite dell’esercizio 2021 il ripianamento può essere differito fino al bilancio 2026.

In sostanza: (i) sono sospese le norme del Codice Civile che riguardano la riduzione del capitale per perdite (articoli 2446 e 2482-bis) e la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (articoli 2447 e 2482-ter) e (ii) il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, 2° comma, e 2482-bis, 4° comma, è posticipato al quinto esercizio successivo.

Pertanto, il normale riferimento all’esercizio successivo a quello nel quale la perdita si è verificata è spostato al 2026, con obbligo per l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

E nel caso di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale, gli obblighi per i soci di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, o la trasformazione della società, sono rinviati fino alla chiusura dell’esercizio 2026.

Resta l’obbligo d’informativa che impone agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per riferire ai soci circa la situazione: poi entrano in campo le decisioni dei soci con possibilità del rinvio di cui sopra.

Infine, la norma impone una distinta indicazione nella nota integrativa delle perdite “sospese” con rilevazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

...More on Lexacta