Con la sentenza n. 13936 dell’11 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha per la prima volta ritenuto ammissibile il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro che risultino necessarie per il pagamento del debito tributario. E ciò al solo fine di evitare la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo, in ossequio al principio di libertà di esercizio dell’attività d’impresa (art. 41 Cost., art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), del diritto di proprietà (art. 42 Cost., art. 1 del Prot. n. 1 CEDU) e del diritto al lavoro (art. 4 Cost., art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea).
Corso di Alta Formazione in Contrattazione Pubblica della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
L’ Avv. Alessandro Ela Oyana è docente alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione