Con la sentenza n. 13936 dell’11 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha per la prima volta ritenuto ammissibile il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro che risultino necessarie per il pagamento del debito tributario. E ciò al solo fine di evitare la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo, in ossequio al principio di libertà di esercizio dell’attività d’impresa (art. 41 Cost., art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea), del diritto di proprietà (art. 42 Cost., art. 1 del Prot. n. 1 CEDU) e del diritto al lavoro (art. 4 Cost., art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea).
Registro dei titolari effettivi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto. In vigore dal 9 giugno 2022
Lo scorso 25 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121, il decreto