Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 6137 dell’8 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in tema di devoluzione del patrimonio residuo delle imprese sociali agli Enti del Terzo settore ancora in fase di trasmigrazione al RUNTS. In considerazione del fatto che il processo di trasmigrazione è stato avviato solo in data 23 novembre 2021 e prevedendo il CTS – ai sensi dell’art. 54 – la successiva verifica circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a cura degli uffici competenti, si pone il problema di come gestire la fase transitoria, fermo restando che possono essere beneficiari della devoluzione unicamente gli Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, ai sensi dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs. n. 112/2017.
A tal proposito, il Ministero precisa che, non potendo il beneficiario essere certo dell’esito positivo della trasmigrazione (e quindi del mantenimento della qualifica) in fase di istruttoria, la devoluzione dovrebbe essere condizionata all’impegno da parte di quest’ultimo di accantonare i relativi proventi rinviandone l’utilizzo per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dallo Statuto al momento del perfezionamento della propria iscrizione al RUNTS, nonché – in caso di esito negativo del procedimento – di versare le risorse alla Fondazione Italia Sociale.