Con la sentenza n. 34943, del 21 settembre 2022, la Cassazione Penale ha escluso, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato in capo alla società, la possibilità di attribuire al delegato in materia di sicurezza la posizione di “apicale” all’interno dell’ente stesso.
Secondo i Giudici di legittimità, il conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro non è sufficiente a far ricomprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dall’art. 5 lett. a) del D.lgs. 231/2001.
In particolare, non è possibile operare un’equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” e l’automatico riconoscimento di una veste apicale, secondo la citata previsione normativa.
La Corte di Cassazione precisa, inoltre, che il principio di legalità impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma senza indulgere a interpretazioni analogiche o estensive e, nel caso in cui la norma non sia chiara, di attenersi alla interpretazione giurisprudenziale vigente, evitando interpretazioni in malam partem.