La Suprema Corte ha confermato il principio per cui la rinuncia del debito, quale causa di estinzione dell’obbligazione, esige che la volontà del creditore sia espressa in modo inequivoco.
I crediti di una società commerciale estinta non possono quindi ritenersi rinunciati per il solo fatto di non essere stati indicati nel bilancio finale di liquidazione (Cass. civ. ord. n. 28439/2020).