L’imprenditore in stato di crisi può presentare all’Amministrazione finanziaria o agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, una proposta accompagnata dalla relazione di convenienza professionista, di transazione fiscale e previdenziale per il pagamento dei tributi o degli oneri contributivi in misura parziale o dilazionata, anche se tali crediti risultano degradati per incapienza.
Comunicato Nuovi Ingressi
Nuovi of counsel in Lexacta. Con Patrizia Papaluca, già dirigente incaricato dell’Agenzia delle Entrate, specializzata