L’imprenditore in stato di crisi può presentare all’Amministrazione finanziaria o agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, una proposta accompagnata dalla relazione di convenienza professionista, di transazione fiscale e previdenziale per il pagamento dei tributi o degli oneri contributivi in misura parziale o dilazionata, anche se tali crediti risultano degradati per incapienza.

Il 10 luglio 2025, il Prof. Avv. Giovanni Barbara all’evento: “ESG e crisi d’impresa. Un nuovo binario nel segno della sostenibilità?”
Il 10 luglio 2025, il Prof. Avv. Giovanni Barbara, Senior Partner di Lexacta Global Legal