Lo scorso 25 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121, il decreto 11 marzo 2022, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che riporta il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi al TITOLARE EFFETTIVO di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Ai sensi della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), per titolare effettivo si intende la persona fisica (o le persone fisiche) per conto della quale è realizzata un’operazione o, nel caso di entità giuridica, la persona fisica (o le persone fisiche) che possiede o controlla tale entità e che ne risulta beneficiaria. L’art. 20 del d.lgs. 231/ 2007 indicata i criteri per individuare il titolare effettivo (criterio dell’assetto proprietario, criterio del controllo e quello dell’esercizio di poteri di amministrazione e direzione). Ad esempio, nelle società il titolare effettivo è individuato nella persona (o persone) che ha il possesso o il controllo, diretto o indiretto, di una percentuale sufficiente (il 25% + 1) delle partecipazioni al capitale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore.
Il decreto sul Registro dei titolari effettivi, appena pubblicato in G.U., entrerà in vigore il prossimo 9 giugno.
La finalità del provvedimento è quella di prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il decreto in esame detta disposizioni in materia di:
- comunicazione, al registro delle imprese, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, truste istituti affini;
- accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei diversi soggetti interessati.
Le informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese:
- dagli amministratori delle imprese;
- dal fondatore o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal fiduciario di trust o di istituti affini.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (09 giugno 2022) è prevista la pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che certifichi l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo.
Le comunicazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.