Il Decreto Liquidità, a salvaguardia delle soluzioni della crisi promosse in epoca anteriore all’emergenza Covid-19, introduce nuove misure. Dispone la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, con scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Nei procedimenti per l’omologazione del concordato e degli accordi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, il debitore può presentare, fino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta (art. 161 L.F.) o di un nuovo accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.). Diversamente, nel caso in cui intenda modificare i soli termini di adempimento del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione, può depositare una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini con un limite di differimento dei termini non superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.
Diritto Sportivo e Innovazione: lezione magistrale del Prof. Giovanni Barbara
Il 19 novembre, Prof. Giovanni Barbara, Partner Fondatore di Lexacta Global Legal Advice, ha tenuto