Ai sensi dell’art. 167 co. 1 c.p.c, il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere dall’attore a fondamento della propria domanda. Tali fatti dovranno essere ammessi, senza necessità di prova, se il convenuto si limita con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell’atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi. A tale scopo, non rileva la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti prodotti dall’attore con l’atto di citazione.
Cassazione Civile, sez. I, ord. n. 31837 del 4.11.2021.