Leasing traslativo. Valida la clausola penale che attribuisce al concedente i canoni scaduti e quelli a scadere

Con ordinanza n. 28022 del 14 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha confermato la validità della clausola, inserita in un contratto di leasing traslativo, in virtù della quale, a fronte della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente è legittimato non solo a trattenere i canoni ricevuti, ma anche a richiedere, a titolo di penale, i canoni scaduti e quelli a scadere.

E’ da escludersi che tale clausola possa rappresentare una violazione del cd. ordine pubblico economico, che, anzi, va a ripristinare, in quanto precedentemente infranto dall’inadempimento dell’utilizzatore.

Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 28022 del 14.10.2021

 

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