L’assegno privo di data e luogo di emissione vale come promessa di pagamento

Con ordinanza n. 19051 del 06 luglio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla qualificazione giuridica dell’assegno bancario privo di data e luogo di emissione. Ad avviso della Suprema Corte il titolo è nullo, ma nei rapporti diretti tra traente e prenditore vale quale promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 c.c.. Di conseguenza, l’esistenza del rapporto sottostante si presume iuris tantum, ossia sino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto.

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