La riforma del processo civile. Procedure esecutive. La vendita diretta

Il Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, noto come Riforma “Cartabia”, ha introdotto un nuovo istituto nel processo di espropriazione immobiliare disciplinato dagli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c.: la “Vendita Diretta”.

Il Legislatore, con l’introduzione di questa novità, mira a rendere più rapido il processo di esecuzione immobiliare contendo i costi e favorendo le operazioni di vendita dell’immobile mediante la collaborazione del soggetto esecutato.

In virtù di tale nuovo istituto, il debitore, mediante apposita istanza, da presentarsi almeno dieci giorni prima che venga disposta la vendita dell’immobile, ha la facoltà di chiedere al Giudice dell’Esecuzione la vendita diretta del cespite immobiliare pignorato ad un soggetto terzo rispetto alla procedura esecutiva.  

L’art. 568 bis c.p.c. prevede, a pena di inammissibilità, che il debitore possa depositare l’istanza di vendita diretta una sola volta e che quest’ultima debba essere corredata dall’offerta d’acquisto irrevocabile e dal versamento di una cauzione il cui importo non deve essere inferiore ad un decimo del prezzo offerto.

Il Legislatore precisa, inoltre, che è onere del debitore esecutato o del terzo offerente provvedere alla notifica dell’istanza di vendita diretta al creditore procedente, ai creditori iscritti e a quelli intervenuti prima dell’offerta almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 c.p.c..

Il Giudice dell’Esecuzione, in assenza di opposizione dei creditori, dichiara ammissibile l’offerta, aggiudica l’immobile all’offerente stabilendo che quest’ultimo provveda, a pena di decadenza, al versamento del prezzo stabilito entro i successivi novanta giorni.

Decreto Legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, art. 3 comma 39. Riforma “Cartabia”

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