Con sentenza n. 974 del 7 febbraio 2023, la sesta sezione del Tribunale di Milano si è pronunciata in tema di locazione operativa, evidenziando gli elementi che distinguono detta fattispecie contrattuale dalla locazione finanziaria.
La ricorrente sosteneva in giudizio che il contratto concluso tra le parti dovesse essere inquadrato nell’alveo del leasing finanziario, con conseguente ritenuta nullità dello stesso per mancata iscrizione della società resistente nell’apposito albo di cui all’art. 106 TUB. In ragione della tesi sostenuta, la ricorrente richiedeva, quindi, la restituzione di tutti i canoni di locazione corrisposti in vigenza del contratto.
Il Giudice meneghino ha rigettato le domande della società ricorrente ed escluso la natura finanziaria del contratto, valorizzando (i) il nome attribuito dalle parti al contratto (“locazione operativa”) e, soprattutto, (ii) l’assenza di un’opzione di riscatto del bene da parte del conduttore, esclusa dalle clausole contrattuali. Nello specifico, il Tribunale ha infatti accertato che il contratto sottoposto al suo vaglio prevedesse che, al termine della locazione, il conduttore fosse espressamente tenuto a restituire, a proprie cure e spese, il bene al locatore (pattuizione caratteristica della locazione operativa).
Conformemente a quanto sancito da Banca d’Italia, dall’Agenzia delle Entrate ed a quanto previsto all’art. 1 c. 136 della L. 124/2017, Il Tribunale ha dunque statuito che la locazione finanziaria è caratterizzata proprio dalla necessaria presenza dell’opzione di acquisto finale del bene in favore dell’utilizzatore, invece esclusa nella locazione operativa.
Così argomentando, il Tribunale di Milano ha quindi accertato che il contratto sottoposto al suo vaglio rientrasse nell’ambito della mera locazione operativa, escludendo qualsiasi profilo di nullità dello stesso.
Tribunale di Milano, sentenza n. 974/2023 del 07 febbraio 2023