LA CASSAZIONE CAMBIA STRADA SULLA TASSAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DERIVANTI DAL PATTO DI FAMIGLIA

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, si considerano attribuzioni sia quelle effettuate dal disponente in favore del legittimario assegnatario che quelle “a compensazione” effettuate da quest’ultimo in favore dei legittimari non assegnatari, con la conseguenza che alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento di un’azienda o una partecipazione societaria in favore del legittimario non assegnatario è applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1, D.lgs. n. 346 del 1990 (TU Registro), intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, quale donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio.

(Cassazione Civile, Sez. V, sentenza del 24 dicembre 2020, n. 29506)

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