Con sentenza n. 154 del 14 marzo 2022, il Tribunale di Ravenna ha affermato che in tema di mediazione obbligatoria, la consulenza tecnica espletata nel procedimento conclusosi con esito negativo può essere acquisita ed utilizzata nel successivo giudizio di merito.
La sentenza precisa che la relazione redatta dal consulente tecnico può essere prodotta nel successivo giudizio ad opera di una delle parti senza violare le regole sulla riservatezza, in virtù di un equilibrato contemperamento fra la citata esigenza di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono nel corso ed all’interno di tale procedimento.
Il Giudice potrà utilizzare tale relazione come prova atipica valutabile secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze e rilievi delle parti più che per fondare la sentenza per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio.
Tribunale di Ravenna, sent. 154 del 14.03.2022.