Diritto all’oblio: il Garante può ordinare la deindicizzazione globale

Con Ordinanza n. 34658, pubblicata il 24 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha sancito che, in ossequio al c.d. “diritto all’oblio” previsto dal GDPR, il provider è tenuto a dare seguito alle istanze di rimozione degli URL, anche con riguardo alle versioni extraeuropee del motore di ricerca.

La prima Sezione civile della Suprema Corte ha, infatti, accolto il ricorso del Garante della Privacy contro Google Llc, Google Italy Srl, riformando la decisione assunta dal Tribunale di Milano nel settembre 2020, che aveva limitato il provvedimento precedentemente assunto dal Garante, riducendolo all’ordine di rimozione degli URL sulle versioni del motore di ricerca dei soli paesi dell’Unione europea interessati.

La Corte ha chiarito che l’assunzione di una siffatta decisione impone il necessario bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata ed alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà di informazione, da operarsi sulla base delle normative applicabili nello Stato europeo in cui la richiesta viene formulata o, al più, nell’ambito dei sistemi giuridici degli Stati membri dell’UE.

Resta fermo che i Paesi estranei all’Unione Europea potranno anche non tenere conto di tale ordine, restando impregiudicata la possibilità per questi ultimi di non riconoscere il provvedimento o la decisione giurisdizionale che lo ha ritenuto legittimo.

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34658/2022 del 24 novembre 2022

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/11/25/34658.pdf

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