PATTI DI FAMIGLIA: LA LIQUIDAZIONE AL LEGITTIMARIO NON ASSEGNATARIO COSTITUISCE DONAZIONE DA PARTE DEL DISPONENTE

A seguito della stipula da parte del disponente del patto di famiglia, il discendente beneficiario ha l’obbligo di onorare il diritto di credito dei legittimari non assegnatari.

Ai soli fini impositivi, la liquidazione di tale credito viene considerata quale donazione comunque posta in essere dal disponente in favore del legittimario non assegnatario e non già dal beneficiario assegnatario.

Ne discende che la tassazione del diritto di credito comporta l’applicazione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela.

Lo stabilisce in modo innovativo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020.

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