La funzione di prevenzione svolta in concreto dal Modello 231: un’interessante sentenza del Tribunale di Milano

Con la sentenza n. 1070, depositata il 22 aprile 2024, il Tribunale di Milano, colmando anche
talune lacune normative del D. Lgs. 231 del 2001, ha dichiarato l’idoneità del Modello
organizzativo adottato dalla società, eluso fraudolentemente dagli imputati.
Il Collegio, nel soffermarsi analiticamente sui requisiti indispensabili del Modello 231, ha valorizzato: (i) la configurazione di adeguati assetti interni, (ii) i meccanismi di controllo endoaziendale, (iii) l’attività di informazione e formazione del personale, ispirata ai criteri di continuità e intensità, e (iv) la segregazione delle funzioni tra controllore e controllato.
In particolare, nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha ritenuto dirimente l’elaborazione e l’efficace attuazione dei protocolli di prevenzione del rischio – reato, piuttosto che la struttura morfologica del Modello 231, che può contemplarli come allegati ovvero inserirli direttamente nella parte speciale. È stata dunque valorizzata la funzione di prevenzione svolta in concreto dal
Modello 231, che, partendo dalla mappatura delle aree a rischio – reato e valutando il grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo, ha escluso qualsivoglia automatismo tra la commissione del reato e l’inidoneità del Modello.

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