FOCUS diritto bancario e finanziario. Le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario e dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie non costituiscono titolo per ottenere decreto ingiuntivo

Con sentenza n. 3654/2022, pubblicata lo scorso 8 marzo 2022, il Tribunale di Roma ha affermato che la decisione resa all’esito del procedimento incardinato avanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ed all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) non è idonea a costituire tiolo per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo.

Il Tribunale, dopo aver dettagliatamente ricostruito gli orientamenti dottrinali volti ad inquadrare il procedimento avanti all’ABF o all’ACF, dapprima in termini di conciliazione, poi quale arbitraggio ed, infine, quale arbitrato (rituale o irrituale), ha concluso che la decisione resa da tali Organismi (strutturalmente simile ad una sentenza) non è vincolante, ma dotata di vari presidi di cogenza indiretta.

In conclusione, ad avviso del Tribunale, l’istituto dell’ABF/ACF, sotto il profilo della natura giuridica, deve essere qualificato come un meccanismo stragiudiziale di risoluzione delle controversie di natura contenziosa e decisorio-aggiudicativa, le cui decisioni però non possono passare in giudicato o costituire titolo esecutivo, neppure ricorrendo allo strumento del decreto ingiuntivo in caso di decisione non eseguita dall’intermediario.

 

Tribunale di Roma, sent. 3654/2022 dell’8 marzo 2022

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