L’Agente della riscossione è responsabile del danno patito dal contribuente che, pur avendo saldato i propri debiti, non ha potuto vendere gli immobili di proprietà a causa della mancata cancellazione dell’ipoteca da parte dell’Agente. La Corte di Cassazione interviene sui criteri di liquidazione del danno, individuato nella differenza tra il valore commerciale dell’immobile al momento della liquidazione e il prezzo offerto dal promissario acquirente. Incrementi futuri di valore vengono considerati solo se ragionevolmente prevedibili (Cass. civ. ord. n. 26042 del 17.11.2020).

Acquisizione strategica nel settore aeroportuale: Lexacta assiste CCM nell’ingresso in SITA
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