L’Agente della riscossione è responsabile del danno patito dal contribuente che, pur avendo saldato i propri debiti, non ha potuto vendere gli immobili di proprietà a causa della mancata cancellazione dell’ipoteca da parte dell’Agente. La Corte di Cassazione interviene sui criteri di liquidazione del danno, individuato nella differenza tra il valore commerciale dell’immobile al momento della liquidazione e il prezzo offerto dal promissario acquirente. Incrementi futuri di valore vengono considerati solo se ragionevolmente prevedibili (Cass. civ. ord. n. 26042 del 17.11.2020).
Corso di Alta Formazione in Contrattazione Pubblica della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
L’ Avv. Alessandro Ela Oyana è docente alla seconda edizione del Corso di Alta Formazione