In assenza di una espressa disposizione legislativa, il termine fissato dal Giudice, per l’esperimento del procedimento di mediazione, non è da considerarsi perentorio e, di conseguenza, il mancato rispetto non determina l’improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 5 comma 2 bis d.lgs 28/2010. Ciò che rileva è l’effettivo svolgimento del procedimento entro la data dell’udienza successiva a quella in cui il Giudice ha disposto la mediazione.
Cassazione civile, sez. II, sent. n. 40035 del 14.12.2021