Agenzia delle Entrate – Circolare 15/E del 26 novembre 2021 sugli oneri documentali di Transfer Pricing

Pubblicata con firma del Direttore dell’AdE la Circolare emanata il 21 settembre ed in pubblica consultazione fino al 12 ottobre 2021.

Cristallizzata, per evitare modifiche ex post, la documentazione TP tramite firma elettronica e marca temporale entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi (ieri 30 novembre 2021 per il periodo di imposta 2020) in cui attestare, con apposito flag, il possesso del set documentale TP. I contribuenti che entro ieri non abbiano terminato la predisposizione della documentazione potranno avvalersi dei 90 giorni successivi (28 Febbraio 2022) presentando una dichiarazione tardiva o una integrativa di quella presentata ieri. La documentazione TP, in questi casi, andrà firmata e marcata temporalmente in base alla data di invio effettivo della dichiarazione tardiva o integrativa.

A chi dovesse saltare anche i prossimi 90 giorni, non resta che la remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012) solo per attestare il possesso della documentazione TP relativa al 2020 entro il termine di invio telematico della dichiarazione dei redditi del successivo periodo di imposta 2021 (30 Novembre 2022) semprechè, nel frattempo, la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

In ogni caso, la remissione in bonis è valida solo a comunicare tardivamente il possesso della documentazione TP che, per il 2020, dovrà essere completata, firmata digitalmente e marcata temporalmente entro e non oltre i 90 giorni da ieri.

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